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C.Organizzazione
Mercoledì 08 Dicembre 2010 15:37

Art. 15

Gli Organi della Comunità

Sono Organi della Comunità:

1. L’Assemblea

2. Il Presidente

3. Il Consiglio della Comunità

4. Il Consiglio degli affari economici

5. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente e il Consiglio della Comunità sono, altresì, Organi di Governo Pastorale della Comunità.

Art. 16

L’Assemblea

L’Assemblea della Comunità della Comunità di Gesù è formata da tutti i membri della Fraternità di cui al precedente Art. 10.

Compete all’Assemblea:

1. apportare le modifiche degli statuti

2. eleggere i membri del Consiglio della Comunità

3. nominare il Collegio dei Revisori dei conti

4. sciogliere l’Associazione

5. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

L’Assemblea viene convocata ordinariamente due volte all’anno entro il 31 dicembre ed il 30 aprile per l’adempimento di cui al punto n. 5.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto fatto pervenire almeno 15 giorni prima e in casi d’urgenza anche tre giorni prima.

L’Assemblea può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Presidente

A norma dei cann. 324 § 1 e 309 del CIC il Presidente è eletto dal Consiglio della Comunità neo-eletto della Comunità di Gesù fra i medesimi consiglieri e resta in carica per tre anni, rinnovabili di seguito per due mandati.

Questo principio è derogabile per il Fondatore della Comunità di Gesù.

Il Presidente è il Responsabile della Comunità di Gesù  (cfr. can. 321 del CIC)

Il Presidente ha autorità diretta su tutte le Sedi Locali e su tutti i membri che la compongono; egli dovrà regolarmente visitarle, incoraggiarle e raccogliere i suggerimenti e le osservazioni dei singoli membri (Art. 25).

Il Presidente veglierà sull’unità della Comunità intera preservando il carattere proprio di ogni Sede Locale corrispondente alle circostanze e condizioni della vita locale.

Il Presidente rappresenta la Comunità di Gesù presso le Autorità Ecclesiastiche e Civili; sarà lo strumento privilegiato della relazione tra il Vescovo della Sede Locale e la Comunità di Gesù.

Egli convoca e presiede il Consiglio della Comunità, l’Assemblea, il Consiglio degli affari economici e predispone l’ordine del giorno.

Propone il programma del Progetto Pastorale annuale.

Sentito il parere del Consiglio della Comunità egli nomina:

•  il Consigliere Spirituale (cfr. Art. 24)

•  i Coordinatori delle Sedi Locali (cfr. Art. 25)

•  i Gruppi di Servizio delle Sedi Locali (cfr. Art. 25)

•  i Servizi Ministeriali (cfr. Art. 28)

•  i Responsabili del Gruppo Celibatario (cfr. Art. 14)

Sentito il parere del Consiglio della Comunità, propone ai Vescovi i membri della Comunità di Gesù candidati al sacerdozio e al diaconato permanente (cfr. Artt. 12 e 13).

Sentito il parere del Consiglio della Comunità propone la missione per le nuove Sedi Locali della Comunità di Gesù ed erige formalmente una nuova Sede Locale.

Il Presidente sottoscrive i Documenti, i Verbali, le Nomine, le Deleghe ed ogni Atto giuridico civile ed ecclesiastico.

In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nel cammino della Comunità di Gesù.

Art. 18

Il Consiglio della Comunità

Il Consiglio della Comunità, cui compete l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, fatti salvi i compiti attribuiti per legge o per statuto agli altri organi del sodalizio, è formato da cinque persone compreso il Presidente, elette dall’Assemblea fra i suoi membri a norma dei cann. 119, n. 1° e 324 § 1 del CIC.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio della Comunità, a meno che non sia stato eletto Presidente.

L’elezione avviene a scrutinio segreto dopo un periodo di preghiera.

I Consiglieri restano in carica per tre anni, rinnovabili.

Il Consigliere Spirituale ha facoltà a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità ma non il diritto di voto (cfr. Art. 24).

Il Consiglio della Comunità elegge il Presidente della Comunità e designa il Segretario del Consiglio della Comunità.

Il Consiglio della Comunità designa, altresì, uno dei suoi membri a componente del Consiglio degli affari economici.

Il Consiglio della Comunità designa un componente del Collegio dei Revisori dei conti per il Consiglio degli affari economici.

Ciascun membro del Consiglio della Comunità è chiamato ad impegnarsi con diligenza e senso di responsabilità nell’incarico affidatogli.

Egli assicurerà la sua assidua partecipazione alle sedute del Consiglio della Comunità, che si svolgono almeno due volte al mese e ad ogni altro incontro comunitario programmato dal Progetto Pastorale annuale.

Il Consiglio della Comunità, presieduto dal Presidente della Comunità stessa, è da questo convocato con avviso scritto fatto pervenire almeno 10 giorni prima e in casi d’urgenza anche tre giorni prima.

Il Consiglio della Comunità può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti del membro del Consiglio della Comunità sono i seguenti:

•  nutrire una relazione fraterna col Presidente  e con altri membri del Consiglio  della Comunità

•  informare costantemente il Presidente circa le attività ed iniziative intraprese dalla Comunità

•  rendere conto dell’espletamento degli incarichi affidatogli dal Consiglio della Comunità o dal Presidente

I compiti del Consiglio della Comunità sono i seguenti:

•  esprimere suggerimenti, consigli utili al discernimento del Consiglio della Comunità per la programmazione del Progetto Pastorale annuale

•  esprimere il suo parere responsabile circa l’ammissione di nuovi candidati per la Fraternità e per il Gruppo Celibatario

•  esprimere il suo parere circa i candidati agli Ordini Sacri, sentita la proposta del Coordinatore della Sede Locale;

•  esprimere il suo parere circa le nomine dei coordinatori delle Sedi Locali, del Consigliere Spirituale e dei responsabili del Gruppo Celibatario

•  esprimere il suo parere sull’erezione di una nuova fondazione a Sede Locale

•  sorvegliare sulla frequenza assidua dei membri della Fraternità agli incontri stabiliti dal Progetto Pastorale annuale ed esprimere il suo parere circa la dimissione dei membri a norma dell’Art. 35

•  esprimere il parere circa la compatibilità con altri incarichi ecclesiali che i membri della Fraternità possono assumere al di fuori di essa

•  sorvegliare su indicazione del Presidente sulle Sedi Locali, sui suoi membri, sul Coordinatore e sui Gruppi di servizio

•  deliberare sulle questioni economiche proposte dal Consiglio degli affari economici

•  deliberare i Bilanci economici preventivi e consuntivi

•  proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del sodalizio

Il Consiglio della Comunità può, inoltre, essere sentito dal Presidente su ogni altra questione di particolare rilievo.

Il Consigliere perde il diritto di appartenenza al Consiglio della Comunità per motivi superiori in relazione al suo stato di vita e per atteggiamenti autoescludenti.

I rimanenti membri del Consiglio della Comunità procedono di comune accordo alla esclusione di tale membro; il posto vacante viene affidato al primo dei non eletti.

Art. 19

Il Segretario del Consiglio della Comunità

Compiti del Segretario del Consiglio della Comunità sono:

•  curare la corrispondenza e l’agenda dei lavori del Consiglio della Comunità

•  redigere le Nomine, le Deleghe, gli Atti giuridici civili ed ecclesiastici

•  redigere i Verbali e darne lettura per l’approvazione

•  verificare che siano state rese esecutive le Delibere del Consiglio della Comunità

•  acquisire le proposte del Consiglio degli affari economici

Art. 20

Il Consiglio degli affari economici

Il Consiglio degli affari economici è formato dal Presidente della Comunità, da un membro del Collegio dei Revisori dei conti e da un Consigliere della Comunità esperto in materia, designato dal Consiglio stesso a norma del can. 1280 del CIC.

Esso dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio degli affari economici.

I compiti del Consiglio degli affari economici sono:

•  esaminare i Bilanci delle Sedi Locali

•  presentare al Consiglio della Comunità i Bilanci economici, unitamente alla relazione predisposta a riguardo dal Collegio dei Revisori dei conti

•  eseguire le delibere del Consiglio della Comunità in materia economica

•  presentare al Consiglio della Comunità le priorità dei capitoli di spesa

•  tenere aggiornati i libri contabili, accessibili al Presidente, al Consiglio della Comunità, al Collegio dei Revisori dei conti e alle Autorità civili ed ecclesiastiche a norme delle vigenti leggi del Governo Italiano e del Diritto Canonico

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone di adeguata professionalità scelte anche all’interno della Comunità di Gesù dall’Assemblea dell’Associazione.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea e di Consigliere della Comunità.

Esso dura in carica tre anni.

I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono:

•     esaminare i bilanci preventivi, consuntivi e la relazione predisposti per il Consiglio degli affari economici

•  controllare e vigilare sulla situazione economico-finanziaria dell’Associazione facendo conoscere le proprie osservazioni al Consiglio della Comunità in una apposita relazione

•      designare al proprio interno uno dei Revisori a membro del Consiglio degli affari economici

•      partecipare ove richiesto alle riunioni del Consiglio della Comunità

Art. 22

La Segreteria

La Segreteria è un Servizio Ministeriale (cfr. Art. 28). La Segreteria della Comunità ha sede in via San Tommaso d’Aquino, 10/d loc. 4 - 70124 Bari, Italia.

La Segreteria ha un Ufficio con del personale competente e volontario scelto dal Presidente fra i membri della Comunità (Art. 8) con i seguenti particolari requisiti:

•  capacità organizzativa

•  capacità di pubbliche relazioni

•  riservatezza e cordialità

•  conoscenza corrente di due lingue straniere (inglese e francese)

•  esperienza amministrativa

•  conoscenza informatica e telematica

•  I compiti della Segreteria sono:

•  assistere il Presidente e il Consiglio della Comunità

•  aggiornare gli Archivi

•  creare l’inventario

•  curare l’amministrazione

•  curare la corrispondenza

•  organizzare gli incontri comunitari

•  curare le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa e il notiziario

Il Presidente sovrintende al lavoro della Segreteria.

Art. 23

Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù è scelto dagli Organi di Governo a norma del can. 324 § 1 del CIC tra i sacerdoti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 8 del presente Statuto.

La scelta del Consigliere spirituale dev’essere confermata dall’Ordinario del luogo a norma del can. 324 § 2.

Resta in carica tre anni rinnovabili.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù non è membro degli Organi di Governo, ma dispiega un compito di vigilanza sulla vita spirituale, l’ortodossia e la disciplina liturgica della Comunità.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù è incaricato per la soluzione delle questioni specifiche al Ministero Ordinato (Artt. 12 e 13) ed è il moderatore spirituale di coloro che si preparano al Celibato per il Regno di Dio (Art. 14).

Egli veglia affinché il clero della Comunità viva l’impegno comunitario in tutta la sua radicalità e mantenga un alto tenore spirituale.

Art. 24

Le Sedi Locali

La Comunità di Gesù è presente nelle Sedi Locali, quali cellule di base sparse nelle differenti diocesi, che comprendono sia i membri della Fraternità sia i membri dei Gruppi di Preghiera (Art. 9).

Esse non sono autonome, bensì partecipano alla vita della Comunità in obbedienza al Presidente e al Coordinatore della Sede Locale. Ogni Sede Locale vive al servizio dell’unità, della comunione e del cammino secondo lo spirito specifico della Comunità madre-fondatrice che ha sede in Bari.

Ogni Sede Locale può svolgere le attività di apostolato in un luogo consono alla Vocazione e alla Missione della Comunità. Fra i luoghi prescelti sono da privilegiare le Chiese parrocchiali e degli Istituti Religiosi, ove le condizioni di ospitalità lo consentono.

In alternativa, per ogni Sede Locale la Comunità di Gesù potrà provvedere ad allestire il proprio luogo di riunione in un Centro Comunitario adibito allo scopo.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio della Comunità, nomina il Coordinatore della Sede Locale scelto fra i membri della Fraternità.

Al Coordinatore compete la Responsabilità di guidare le attività delle Sedi Locali riferendone al Presidente. Rimane in carica tre anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi.

Il Presidente, sentito il Coordinatore della Sede Locale, nomina il Gruppo di Servizio di cinque membri a cui compete l’organizzazione e l’animazione dell’incontro di preghiera.

Dura in carica un anno ed è rinnovabile al massimo per cinque anni.

Il Presidente accompagnato da un membro del Consiglio della Comunità si riserva di consultare i membri della Sede Locale per la scelta dei membri che costituiranno il Gruppo di servizio.

Il Coordinatore, sentito il parere del Gruppo di Servizio, sceglie dei membri per i Servizi Ministeriali Locali necessari alla organizzazione del Gruppo di Preghiera.

Il Coordinatore della Sede Locale propone al Presidente alcuni membri della Comunità come candidati:

•  alla Fraternità (Art. 10)

•  al celibato per il Regno di Dio (Art. 14)

•  agli ordini Sacri (Artt. 12 e 13)

Il Coordinatore visita col Presidente il Vescovo diocesano della Sede Locale.

Il Coordinatore presenta al Consiglio degli affari economici ogni due mesi i bilanci sull’andamento economico della Sede Locale (cfr. Art. 21).

Art. 25

Il Cappellano nelle Sedi Locali

Al fine di favorire la regolarità nella pratica della vita Sacramentale e Liturgica, le Sedi Locali, ove lo ritengano necessario e in caso di assenza di un sacerdote membro della Comunità di Gesù, possono ricorrere all’assistenza di un sacerdote Cappellano scelto anche all’esterno della Comunità di Gesù.(2)

2 "Il sacerdote, da parte sua, non può esercitare questo servizio per conto del Rinnovamento a meno che, e fino a che, non adotti un     atteggiamento  di accoglienza verso di esso basato sul desiderio che egli condivide con ogni cristiano in virtù del battesimo, di crescere nei   doni dello Spirito Santo" (Giovanni Paolo II al IV Congresso Internazionale dei Responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico, da "L'Osservatore Romano"  [9 maggio 1981]).

Egli sarà scelto con cura, applicando i seguenti criteri di discernimento:

che sia un uomo di pace e in piena comunione con il Vescovo del luogo e con la Chiesa intera che abbia la pietà e la formazione necessarie per stimolare le vitaspirituale, compresa quella carismatica che conosca il presente Statuto che aderisca alle scelte comunitarie

Il Cappellano non dovrà essere confuso con il consigliere spirituale della Comunità di Gesù (Art. 24).

Egli non fa parte di diritto del Gruppo di Servizio, ma all’occorrenza potrà essere invitato a partecipare alle riunioni organizzative del suddetto Gruppo.

Tuttavia, l’ambito del servizio del Cappellano dovrà essere esaminato caso per caso e precisato con un accordo scritto fra il Cappellano e il Presidente.

Art. 26

Il Progetto Pastorale annuale

Per vivere il cammino comunitario, gli Organi di  Governo Pastorale programmano il Progetto Pastorale annuale con le seguenti attività, volte a favorire la missione della Comunità in comunione con i Progetti Pastorali della Diocesi e della Chiesa Universale, salvaguardando le proprie caratteristiche e finalità:

•  incontro di preghiera carismatica settimanale

•  celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione

•  studio biblico settimanale

•  scuola permanente di formazione comunitaria

•  seminari di vita nuova nello Spirito

•  giornata comunitaria mensile

•  giornata dell’Alleanza

•  convegno comunitario

•  forum ecumenico

•  ritiri spirituali (riservati ai soli membri della Fraternità)

•  cenacoli domestici

•  preghiera d’intercessione

•  altri incontri di formazione per famiglie, giovani, bambini; di musica e

canto; per il mondo del lavoro, ecc.

Art. 27

I Servizi Ministeriali

•  I Servizi Ministeriali generali della Comunità sono:

•  l’Ufficio di Segreteria

•  il Coordinamento di ciascun servizio Ministeriale

•  il Coordinamento delle Sedi Locali

•  i Gruppi di Servizio

•  il Servizio della Musica e del Canto

•  il Servizio Liturgico

•  il Servizio Missionario

•  il Servizio dei Mass-Media

•  il Servizio d’Intercessione e Consolazione

•  il Servizio del Centro di Ascolto ed Accoglienza

•  il Servizio per l’Animazione e la Formazione dei Bambini

•  il Servizio d’Ordine, Logistico e di Sicurezza

•  il Servizio della Libreria e del Bibliotecario

•  il Servizio per l’Animazione Culturale

•  il Servizio per l’Editoria, la Stampa e il Notiziario

•  il Servizio delle Arti cristiane: pittura, grafica, danza, coreografie

Ciascun Servizio Ministeriale è basato sul volontariato ed è coordinato da un membro della Comunità, nominato allo scopo, che riferisce del suo operato al Presidente e al Consiglio della Comunità.

Resta in carica un anno ed è rinnovabile.

Art. 28

Le nuove Sedi Locali

La Comunità di Gesù diffonde la sua opera stabilendo delle nuove Sedi Locali.

Anche altri gruppi di preghiera e comunità cattoliche preesistenti possono su richiesta essere annesse alla Comunità di Gesù.

Le nuove realtà comunitarie e quelle annesse diventano Sedi Locali della Comunità di Gesù in modo definitivo e pieno, ossia godono di tutti i diritti e doveri, in presenza dei seguenti requisiti:

•  un periodo di cammino vocazionale

•  il discernimento da parte degli Organi di Governo Pastorale (Art. 15)

•  la professione sottoscritta dell’Alleanza di alcuni dei suoi membri (Art. 10)

•  l’atto formale di erezione a Sede Locale da parte del Presidente (Art. 18)

Durante il periodo di cammino vocazionale i suddetti gruppi e comunità saranno considerati entità affiliate alla Comunità di Gesù e saranno visitate frequentemente dal Servizio Missionario.

Gli Organi di Governo Pastorale stabiliranno le modalità organizzative e di  crescita.

L’entità affiliata non può usare la denominazione della Comunità di Gesù o il suo logo ufficiale, fino a quando la nuova Sede Locale non verrà eretta formalmente (Art. 18).

Qualora non si dovesse verificare il raggiungimento dei suddetti requisiti, gli Organi di Governo comunicheranno agli interessati la mancata accoglienza della richiesta di far parte della Comunità di Gesù.

Tali gruppi possono rimanere affiliati, ma autonomi (cfr. Art. 30).

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