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B.Appartenenza
Mercoledì 08 Dicembre 2010 15:35

Art. 8

I membri

Possono entrare a far parte della Comunità di Gesù, come membri, i fedeli della Chiesa Cattolica in ogni stato di vita (cfr. cann. 298 e 307 § 1 del CIC):

•  laici, sposati o singoli uomini e donne impegnate nel celibato per il Regno di Dio

•  diaconi permanenti

•  sacerdoti e seminaristi

•  religiosi e religiose, che abbiano vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito Santo.

I sacerdoti diocesani e i diaconi permanenti possono essere membri della Comunità con il consenso scritto dei Vescovi delle loro diocesi d’incardinazione (cann. 278 § 2, 298 § 1 del CIC).

I religiosi e le religiose possono essere membri della Comunità con il consenso scritto dei loro rispettivi Superiori (can. 307 § 3 del CIC).

Art. 9

Il cammino di crescita

Il cammino comunitario si articola in due itinerari di crescita:

•  la Fraternità

•  Gruppi di preghiera

Art. 10

Disposizioni per i membri della Fraternità

La Fraternità è il cuore dove viene vissuta in pienezza e radicalità la grazia della Comunità di Gesù e la sua apostolicità.

Della Fraternità fanno parte i membri che, oltre a condividere ciò di cui agli Artt. 4 e 5 hanno una speciale vocazione alla vita comunitaria impegnata ed intraprendono un cammino spirituale in cui l’esperienza dello Spirito Santo porta i suoi frutti a gloria di Dio, a salvezza degli uomini e a diffusione del Regno di Dio.

L’ammissione avviene attraverso la professione sottoscritta dell’Alleanza, preceduta da un congruo periodo di formazione e di cammino vocazionale, accompagnato da un discernimento degli Organi di Governo Pastorale (Art. 15).

Con la professione sottoscritta dell’Alleanza i membri della Fraternità s’impegnano:

•  a dedicare la propria vita al Signore per seguirlo docilmente sotto la guida dello Spirito Santo;

•  ad essere testimoni di Cristo Risorto nella Chiesa e nel mondo;

•  a voler costruire con i fratelli e le sorelle della Comunità rapporti basati su tre promesse: stima, amore e perdono permanente;

•  ad essere fedeli alla Santa Chiesa, in particolare al Sommo Pontefice e ai Vescovi delle rispettive Diocesi;

• ad essere docilmente e amorosamente ubbidienti all’Autorità della Comunità di Gesù espressa dal Presidente;

• a vivere con assiduità i Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, riservando un tempo della giornata per la preghiera e la meditazione e secondo le proprie possibilità alla celebrazione delle Lodi o dei Vespri;

•  ad accettare in piena libertà le norme stabilite dallo Statuto della Comunità di Gesù;

•  a frequentare la Fraternità e ad assumersi responsabilmente i compiti che gli saranno affidati, il tutto con umiltà e dedizione, in spirito di servizio e di carità.

La professione dell’Alleanza viene confermata ogni anno durante la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo diocesano possibilmente in Cattedrale.

Pertanto, qualsiasi altro impegno ecclesiale di un membro della Fraternità al di fuori della Comunità di Gesù deve essere approvato dagli Organi di Governo Pastorale, al fine di non pregiudicare gli impegni assunti nella Fraternità stessa.

Il cammino in Fraternità è strutturato a livello locale in Cenacoli guidati dai Coordinatori delle Sedi Locali.

A livello generale la Fraternità s’incontra nei Ritiri spirituali e negli incontri di formazione ascetica a loro riservati.

Secondo le proprie possibilità economiche, i membri della Fraternità versano alla Comunità di Gesù a sostegno delle sue opere una quota sociale, nell’ammontare stabilito di volta in volta dal Consiglio della Comunità.

Il Consiglio della Comunità medesimo può determinare la riduzione della quota sociale tenuto conto delle condizioni economiche del singolo membro.

Art. 11

Disposizioni per i Gruppi di preghiera

Dei Gruppi di preghiera fanno parte quei membri che condividono la vocazione e la missione della Comunità di Gesù descritti agli Artt. 4 e 5.

Ciascun gruppo di preghiera è animato dal Coordinatore della Sede locale, coadiuvato dal Gruppo di Servizio e dai Servizi Ministeriali locali.

I Gruppi di preghiera s’incontrano generalmente due volte alla settimana per la preghiera e lo studio della Parola di Dio.

Durante l’anno organizzano il Seminario di vita nuova nello Spirito per preparare i membri a vivere l’esperienza del Battesimo nello Spirito Santo.

Gli incontri di preghiera si articolano attraverso:

•  la lode spontanea e ispirata

•  il canto e la musica

•  l’ascolto della Parola di Dio

•  l’adorazione

•  l’esercizio dei carismi come la profezia, la glossolalia, la guarigione, il discernimento, ecc...

•  l’esortazione e l’insegnamento

•  l’intercessione

Secondo le proprie possibilità economiche, i membri dei Gruppi di Preghiera contribuiscono a sostenere le opere proprie della Comunità di Gesù attraverso delle libere offerte volontarie.

Art. 12

Disposizioni relative ai candidati al sacerdozio nella Comunità di Gesù

In conformità al can. 233 § 1 del CIC, la Comunità di Gesù promuove le vocazioni al sacro ministero e può contribuire alla formazione dei suoi membri candidati al sacerdozio:

“Anche le Associazioni e i movimenti giovanili, segno e conferma della vitalità che lo Spirito assicura alla Chiesa, possono e devono contribuire alla formazione dei candidati al Sacerdozio...I giovani che hanno ricevuto la loro formazione di base in tali aggregazioni e che si riferiscono ad esse per la loro esperienza di Chiesa, non dovranno sentirsi invitati a sradicarsi dal loro passato ed a interrompere le relazioni con l’ambiente che ha contribuito al determinarsi della loro vocazione, ne dovranno cancellare i tratti caratteristici della spiritualità che là hanno imparato e vissuto, in tutto ciò che di buono, edificante ed arricchente essi contengono” (Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Post-Sin. Pastores Dabo Vobis [25 marzo 1992, n.68]).

La formazione spirituale dei membri della Comunità di Gesù, candidati al sacerdozio, conformemente ai cann. 232-264 del CIC è sotto la responsabilità ultima dei Vescovi o dell’Ordinario che li incardina.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù mantiene dei rapporti regolari con i Direttori dei luoghi di formazione.

Questa formazione è da integrarsi fin dall’inizio con le esigenze legate all’impegno nella Comunità di Gesù e nei suoi aspetti di vita comunitaria; tali aspetti sono sotto la responsabilità degli Organi di Governo della Comunità in conformità al can. 321 del CIC.

La formazione di coloro che sono chiamati al sacerdozio nella Comunità di Gesù avviene secondo un Regolamento approvato dal Vescovo della sede principale.

In conformità al can. 235 § 2 del CIC, i canditati al sacerdozio che dimorano fuori del seminario potrebbero essere affidati dal Vescovo diocesano al Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù, affinché abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina.

In questo contesto in conformità al can. 1051 del CIC, il Consigliere Spirituale presenta al Vescovo una relazione con i motivi che avviano il candidato all’ordinazione e la testimonianza relativa al suo impegno comunitario.

Un sacerdote membro della Comunità di Gesù accetta il suo impegno comunitario secondo il presente Statuto.

Con un accordo a parte fra il Vescovo e il Presidente si stabiliranno le modalità dell’esercizio del ministero sacerdotale a favore delle opere proprie della Comunità e della missione diocesana.

Il Presidente è tenuto a fare rapporto  regolare al Vescovo d’incardinazione sui Sacerdoti che sono a servizio per le opere proprie della Comunità di Gesù.

Art. 13

Disposizioni per i Diaconi permanenti

Nel medesimo fine di servire la Chiesa, la Comunità di Gesù si rallegra della chiamata da parte del Vescovo di alcuni suoi membri, specie tra i più anziani nel cammino, all’Ordine Diaconale permanente (o di un ministero istituito).

I Diaconi permanenti della Comunità di Gesù saranno nel cuore della Diocesi segno della Chiesa che serve e “la grazia sacramentale darà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella diaconia, nella liturgia e nella carità” (LG 29).

Nel periodo di formazione la Comunità di Gesù “continuerà ad essere per loro [candidati al diaconato permanente] fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore” (Congr. per l’Educ.Cat., Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti [22 febbraio 1998], n. 27) e seguirà gli stessi principi per la formazione dei candidati al sacerdozio di cui sopra (cfr. Art. 12).

Con un accordo a parte fra il Vescovo e il Presidente si stabiliranno le modalità dell’esercizio del ministero diaconale a favore delle opere proprie della Comunità e della missione canonica diocesana.

Art. 14

Disposizioni particolari per i celibi per il Regno di Dio

Alcuni fratelli e sorelle membri della Fraternità possono ricevere la grazia della vocazione a donarsi interamente nel celibato per il Regno di Dio, dedicandosi in modo più completo per l’Adorazione, l’Evangelizzazione e l’Ecumenismo, secondo il carisma proprio della Comunità di Gesù (cfr. Art. 4).

Questa disponibilità comporta per il celibe, la promessa a vivere il consiglio evangelico di Castità Celibataria.

L’impegno di donarsi al Celibato per il regno di Dio viene assunto unicamente nel foro della coscienza del singolo membro.

L’impegno al celibato per il Regno di Dio è preso, dopo il discernimento necessario, per un periodo di tre anni rinnovabile e può essere definitivo.

Alcuni celibi possono vivere in comune, all’interno della Comunità di Gesù, in case distinte maschili e femminili.

Un Regolamento separato preciserà le questioni specifiche della vita in comune.

Gli organi di Governo Pastorale designano un fratello e una sorella celibi come Responsabili delle questioni specifiche dello stato di vita celibatario.

L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile.


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