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A.Finalità
Mercoledì 08 Dicembre 2010 15:31

La denominazione e la natura

Art. 1

La Comunità di Gesù è una comunità carismatica cattolica, costituita in associazione privata di fedeli della Chiesa Cattolica, con personalità giuridica a norma dei cann. 113 § 2, 215, 298-311 e 321-329, 116 § 2 del CIC.(1)

Art. 2

La Comunità di Gesù è membro della Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, associazione privata di fedeli di diritto pontificio (Decreto prot. 585/9/S-61-B50 del 30/11/1990).

Il Presidente della Comunità di Gesù di diritto è membro del Consiglio Internazionale della Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships a norma dei suoi Statuti.

Art. 3

La Comunità di Gesù ha uno speciale impegno di fedeltà alla Chiesa Cattolica in obbedienza al Sommo Pontefice e ai Vescovi diocesani (cfr. can. 212, § 1 del CIC).

Art. 4

La vocazione della Comunità

La Comunità ha una particolare chiamata per:

•  L’adorazione incessante, profonda ed orientata al Nome Santissimo di Gesù, da cui la Comunità  prende la denominazione;

•  l’evangelizzazione nella potenza dello Spirito Santo attraverso la proclamazione della Parola di Dio ai non credenti e la rievangelizzazione dei cristiani non praticanti;

•  l’ecumenismo, attraverso la preghiera e il dialogo con altre chiese e comunità cristiane.

Art. 5

La missione della Comunità

La missione apostolica della Comunità ha i seguenti obiettivi:

•  una matura e continua conversione a Gesù come Signore e personale Salvatore;

•  una personale e totale apertura all’opera dello Spirito Santo attraverso l’esperienza comunemente chiamata Battesimo nello Spirito Santo (At 1,8) o Effusione dello Spirito Santo, con l’accoglienza e l’esercizio dei carismi (cfr. 1 Cor 12,13,14 e LG 12).

•  Una crescita verso la santità attraverso un’intensa vita sacramentale e liturgica, con la valorizzazione della Tradizione della preghiera e della spiritualità cattolica; un cammino comunitario che si esprime attraverso il sostegno fraterno, il servizio ministeriale e l’obbedienza ai Responsabili;

•  la formazione basata sulla Sacra Scrittura e nella Dottrina Cattolica secondo il Magistero della Chiesa; la promozione e la diffusione della missione apostolica della Comunità stessa;

•  la partecipazione alla missione della Chiesa locale e universale;

•  una presenza incisiva nella Società.

Art. 6

Istituzioni e affiliazioni

La Comunità di Gesù nel perseguire la sue finalità può:

a)  promuovere e affiliare delle:

•  Associazioni

•  Cooperative

•  Centri Studi a carattere Storico, Teologico ed Ecumenico

b) istituire:

•  Centri Comunitari per riunioni

•  Biblioteche, musicoteche e videoteche

•  Scuole

•  Centri multimediali: televisivi, radiofonici e di registrazione audio e video

•  Case Editrici

•  Organi di Stampa

•  Opere sociali e caritative in genere: consultori, assistenza medico-legale, doposcuola, attività ludica e sportiva, ecc...

Le suddette istituzioni ed enti devono ispirarsi alla vocazione e alla missione della Comunità di Gesù (Artt. 4 e 5) e in aiuto alla sua attività ministeriale (cfr. Art. 28).

Art. 7

Il Logo

Il logo raffigurante una icona di Gesù posta in prima pagina del presente Statuto è un marchio esclusivo ed è fatto divieto a chiunque del suo utilizzo senza una previa autorizzazione del Presidente della Comunità di Gesù.

B. APPARTENENZA

Art. 8

I membri

Possono entrare a far parte della Comunità di Gesù, come membri, i fedeli della Chiesa Cattolica in ogni stato di vita (cfr. cann. 298 e 307 § 1 del CIC):

•  laici, sposati o singoli uomini e donne impegnate nel celibato per il Regno di Dio

•  diaconi permanenti

•  sacerdoti e seminaristi

•  religiosi e religiose, che abbiano vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito Santo.

I sacerdoti diocesani e i diaconi permanenti possono essere membri della Comunità con il consenso scritto dei Vescovi delle loro diocesi d’incardinazione (cann. 278 § 2, 298 § 1 del CIC).

I religiosi e le religiose possono essere membri della Comunità con il consenso scritto dei loro rispettivi Superiori (can. 307 § 3 del CIC).

Art. 9

Il cammino di crescita

Il cammino comunitario si articola in due itinerari di crescita:

•  la Fraternità

•  Gruppi di preghiera

Art. 10

Disposizioni per i membri della Fraternità

La Fraternità è il cuore dove viene vissuta in pienezza e radicalità la grazia della Comunità di Gesù e la sua apostolicità.

Della Fraternità fanno parte i membri che, oltre a condividere ciò di cui agli Artt. 4 e 5 hanno una speciale vocazione alla vita comunitaria impegnata ed intraprendono un cammino spirituale in cui l’esperienza dello Spirito Santo porta i suoi frutti a gloria di Dio, a salvezza degli uomini e a diffusione del Regno di Dio.

L’ammissione avviene attraverso la professione sottoscritta dell’Alleanza, preceduta da un congruo periodo di formazione e di cammino vocazionale, accompagnato da un discernimento degli Organi di Governo Pastorale (Art. 15).

Con la professione sottoscritta dell’Alleanza i membri della Fraternità s’impegnano:

•  a dedicare la propria vita al Signore per seguirlo docilmente sotto la guida dello Spirito Santo;

•  ad essere testimoni di Cristo Risorto nella Chiesa e nel mondo;

•  a voler costruire con i fratelli e le sorelle della Comunità rapporti basati su tre promesse: stima, amore e perdono permanente;

•  ad essere fedeli alla Santa Chiesa, in particolare al Sommo Pontefice e ai Vescovi delle rispettive Diocesi;

• ad essere docilmente e amorosamente ubbidienti all’Autorità della Comunità di Gesù espressa dal Presidente;

• a vivere con assiduità i Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, riservando un tempo della giornata per la preghiera e la meditazione e secondo le proprie possibilità alla celebrazione delle Lodi o dei Vespri;

•  ad accettare in piena libertà le norme stabilite dallo Statuto della Comunità di Gesù;

•  a frequentare la Fraternità e ad assumersi responsabilmente i compiti che gli saranno affidati, il tutto con umiltà e dedizione, in spirito di servizio e di carità.

La professione dell’Alleanza viene confermata ogni anno durante la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo diocesano possibilmente in Cattedrale.

Pertanto, qualsiasi altro impegno ecclesiale di un membro della Fraternità al di fuori della Comunità di Gesù deve essere approvato dagli Organi di Governo Pastorale, al fine di non pregiudicare gli impegni assunti nella Fraternità stessa.

Il cammino in Fraternità è strutturato a livello locale in Cenacoli guidati dai Coordinatori delle Sedi Locali.

A livello generale la Fraternità s’incontra nei Ritiri spirituali e negli incontri di formazione ascetica a loro riservati.

Secondo le proprie possibilità economiche, i membri della Fraternità versano alla Comunità di Gesù a sostegno delle sue opere una quota sociale, nell’ammontare stabilito di volta in volta dal Consiglio della Comunità.

Il Consiglio della Comunità medesimo può determinare la riduzione della quota sociale tenuto conto delle condizioni economiche del singolo membro.

Art. 11

Disposizioni per i Gruppi di preghiera

Dei Gruppi di preghiera fanno parte quei membri che condividono la vocazione e la missione della Comunità di Gesù descritti agli Artt. 4 e 5.

Ciascun gruppo di preghiera è animato dal Coordinatore della Sede locale, coadiuvato dal Gruppo di Servizio e dai Servizi Ministeriali locali.

I Gruppi di preghiera s’incontrano generalmente due volte alla settimana per la preghiera e lo studio della Parola di Dio.

Durante l’anno organizzano il Seminario di vita nuova nello Spirito per preparare i membri a vivere l’esperienza del Battesimo nello Spirito Santo.

Gli incontri di preghiera si articolano attraverso:

•  la lode spontanea e ispirata

•  il canto e la musica

•  l’ascolto della Parola di Dio

•  l’adorazione

•  l’esercizio dei carismi come la profezia, la glossolalia, la guarigione, il discernimento, ecc...

•  l’esortazione e l’insegnamento

•  l’intercessione

Secondo le proprie possibilità economiche, i membri dei Gruppi di Preghiera contribuiscono a sostenere le opere proprie della Comunità di Gesù attraverso delle libere offerte volontarie.

Art. 12

Disposizioni relative ai candidati al sacerdozio nella Comunità di Gesù

In conformità al can. 233 § 1 del CIC, la Comunità di Gesù promuove le vocazioni al sacro ministero e può contribuire alla formazione dei suoi membri candidati al sacerdozio:

“Anche le Associazioni e i movimenti giovanili, segno e conferma della vitalità che lo Spirito assicura alla Chiesa, possono e devono contribuire alla formazione dei candidati al Sacerdozio...I giovani che hanno ricevuto la loro formazione di base in tali aggregazioni e che si riferiscono ad esse per la loro esperienza di Chiesa, non dovranno sentirsi invitati a sradicarsi dal loro passato ed a interrompere le relazioni con l’ambiente che ha contribuito al determinarsi della loro vocazione, ne dovranno cancellare i tratti caratteristici della spiritualità che là hanno imparato e vissuto, in tutto ciò che di buono, edificante ed arricchente essi contengono” (Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Post-Sin. Pastores Dabo Vobis [25 marzo 1992, n.68]).

La formazione spirituale dei membri della Comunità di Gesù, candidati al sacerdozio, conformemente ai cann. 232-264 del CIC è sotto la responsabilità ultima dei Vescovi o dell’Ordinario che li incardina.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù mantiene dei rapporti regolari con i Direttori dei luoghi di formazione.

Questa formazione è da integrarsi fin dall’inizio con le esigenze legate all’impegno nella Comunità di Gesù e nei suoi aspetti di vita comunitaria; tali aspetti sono sotto la responsabilità degli Organi di Governo della Comunità in conformità al can. 321 del CIC.

La formazione di coloro che sono chiamati al sacerdozio nella Comunità di Gesù avviene secondo un Regolamento approvato dal Vescovo della sede principale.

In conformità al can. 235 § 2 del CIC, i canditati al sacerdozio che dimorano fuori del seminario potrebbero essere affidati dal Vescovo diocesano al Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù, affinché abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina.

In questo contesto in conformità al can. 1051 del CIC, il Consigliere Spirituale presenta al Vescovo una relazione con i motivi che avviano il candidato all’ordinazione e la testimonianza relativa al suo impegno comunitario.

Un sacerdote membro della Comunità di Gesù accetta il suo impegno comunitario secondo il presente Statuto.

Con un accordo a parte fra il Vescovo e il Presidente si stabiliranno le modalità dell’esercizio del ministero sacerdotale a favore delle opere proprie della Comunità e della missione diocesana.

Il Presidente è tenuto a fare rapporto  regolare al Vescovo d’incardinazione sui Sacerdoti che sono a servizio per le opere proprie della Comunità di Gesù.

Art. 13

Disposizioni per i Diaconi permanenti

Nel medesimo fine di servire la Chiesa, la Comunità di Gesù si rallegra della chiamata da parte del Vescovo di alcuni suoi membri, specie tra i più anziani nel cammino, all’Ordine Diaconale permanente (o di un ministero istituito).

I Diaconi permanenti della Comunità di Gesù saranno nel cuore della Diocesi segno della Chiesa che serve e “la grazia sacramentale darà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella diaconia, nella liturgia e nella carità” (LG 29).

Nel periodo di formazione la Comunità di Gesù “continuerà ad essere per loro [candidati al diaconato permanente] fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore” (Congr. per l’Educ.Cat., Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti [22 febbraio 1998], n. 27) e seguirà gli stessi principi per la formazione dei candidati al sacerdozio di cui sopra (cfr. Art. 12).

Con un accordo a parte fra il Vescovo e il Presidente si stabiliranno le modalità dell’esercizio del ministero diaconale a favore delle opere proprie della Comunità e della missione canonica diocesana.

Art. 14

Disposizioni particolari per i celibi per il Regno di Dio

Alcuni fratelli e sorelle membri della Fraternità possono ricevere la grazia della vocazione a donarsi interamente nel celibato per il Regno di Dio, dedicandosi in modo più completo per l’Adorazione, l’Evangelizzazione e l’Ecumenismo, secondo il carisma proprio della Comunità di Gesù (cfr. Art. 4).

Questa disponibilità comporta per il celibe, la promessa a vivere il consiglio evangelico di Castità Celibataria.

L’impegno di donarsi al Celibato per il regno di Dio viene assunto unicamente nel foro della coscienza del singolo membro.

L’impegno al celibato per il Regno di Dio è preso, dopo il discernimento necessario, per un periodo di tre anni rinnovabile e può essere definitivo.

Alcuni celibi possono vivere in comune, all’interno della Comunità di Gesù, in case distinte maschili e femminili.

Un Regolamento separato preciserà le questioni specifiche della vita in comune.

Gli organi di Governo Pastorale designano un fratello e una sorella celibi come Responsabili delle questioni specifiche dello stato di vita celibatario.

L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile.

C. ORGANIZZAZIONE

Art. 15

Gli Organi della Comunità

Sono Organi della Comunità:

1. L’Assemblea

2. Il Presidente

3. Il Consiglio della Comunità

4. Il Consiglio degli affari economici

5. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente e il Consiglio della Comunità sono, altresì, Organi di Governo Pastorale della Comunità.

Art. 16

L’Assemblea

L’Assemblea della Comunità della Comunità di Gesù è formata da tutti i membri della Fraternità di cui al precedente Art. 10.

Compete all’Assemblea:

1. apportare le modifiche degli statuti

2. eleggere i membri del Consiglio della Comunità

3. nominare il Collegio dei Revisori dei conti

4. sciogliere l’Associazione

5. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

L’Assemblea viene convocata ordinariamente due volte all’anno entro il 31 dicembre ed il 30 aprile per l’adempimento di cui al punto n. 5.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto fatto pervenire almeno 15 giorni prima e in casi d’urgenza anche tre giorni prima.

L’Assemblea può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Presidente

A norma dei cann. 324 § 1 e 309 del CIC il Presidente è eletto dal Consiglio della Comunità neo-eletto della Comunità di Gesù fra i medesimi consiglieri e resta in carica per tre anni, rinnovabili di seguito per due mandati.

Questo principio è derogabile per il Fondatore della Comunità di Gesù.

Il Presidente è il Responsabile della Comunità di Gesù  (cfr. can. 321 del CIC)

Il Presidente ha autorità diretta su tutte le Sedi Locali e su tutti i membri che la compongono; egli dovrà regolarmente visitarle, incoraggiarle e raccogliere i suggerimenti e le osservazioni dei singoli membri (Art. 25).

Il Presidente veglierà sull’unità della Comunità intera preservando il carattere proprio di ogni Sede Locale corrispondente alle circostanze e condizioni della vita locale.

Il Presidente rappresenta la Comunità di Gesù presso le Autorità Ecclesiastiche e Civili; sarà lo strumento privilegiato della relazione tra il Vescovo della Sede Locale e la Comunità di Gesù.

Egli convoca e presiede il Consiglio della Comunità, l’Assemblea, il Consiglio degli affari economici e predispone l’ordine del giorno.

Propone il programma del Progetto Pastorale annuale.

Sentito il parere del Consiglio della Comunità egli nomina:

•  il Consigliere Spirituale (cfr. Art. 24)

•  i Coordinatori delle Sedi Locali (cfr. Art. 25)

•  i Gruppi di Servizio delle Sedi Locali (cfr. Art. 25)

•  i Servizi Ministeriali (cfr. Art. 28)

•  i Responsabili del Gruppo Celibatario (cfr. Art. 14)

Sentito il parere del Consiglio della Comunità, propone ai Vescovi i membri della Comunità di Gesù candidati al sacerdozio e al diaconato permanente (cfr. Artt. 12 e 13).

Sentito il parere del Consiglio della Comunità propone la missione per le nuove Sedi Locali della Comunità di Gesù ed erige formalmente una nuova Sede Locale.

Il Presidente sottoscrive i Documenti, i Verbali, le Nomine, le Deleghe ed ogni Atto giuridico civile ed ecclesiastico.

In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nel cammino della Comunità di Gesù.

Art. 18

Il Consiglio della Comunità

Il Consiglio della Comunità, cui compete l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, fatti salvi i compiti attribuiti per legge o per statuto agli altri organi del sodalizio, è formato da cinque persone compreso il Presidente, elette dall’Assemblea fra i suoi membri a norma dei cann. 119, n. 1° e 324 § 1 del CIC.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio della Comunità, a meno che non sia stato eletto Presidente.

L’elezione avviene a scrutinio segreto dopo un periodo di preghiera.

I Consiglieri restano in carica per tre anni, rinnovabili.

Il Consigliere Spirituale ha facoltà a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità ma non il diritto di voto (cfr. Art. 24).

Il Consiglio della Comunità elegge il Presidente della Comunità e designa il Segretario del Consiglio della Comunità.

Il Consiglio della Comunità designa, altresì, uno dei suoi membri a componente del Consiglio degli affari economici.

Il Consiglio della Comunità designa un componente del Collegio dei Revisori dei conti per il Consiglio degli affari economici.

Ciascun membro del Consiglio della Comunità è chiamato ad impegnarsi con diligenza e senso di responsabilità nell’incarico affidatogli.

Egli assicurerà la sua assidua partecipazione alle sedute del Consiglio della Comunità, che si svolgono almeno due volte al mese e ad ogni altro incontro comunitario programmato dal Progetto Pastorale annuale.

Il Consiglio della Comunità, presieduto dal Presidente della Comunità stessa, è da questo convocato con avviso scritto fatto pervenire almeno 10 giorni prima e in casi d’urgenza anche tre giorni prima.

Il Consiglio della Comunità può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti del membro del Consiglio della Comunità sono i seguenti:

•  nutrire una relazione fraterna col Presidente  e con altri membri del Consiglio  della Comunità

•  informare costantemente il Presidente circa le attività ed iniziative intraprese dalla Comunità

•  rendere conto dell’espletamento degli incarichi affidatogli dal Consiglio della Comunità o dal Presidente

I compiti del Consiglio della Comunità sono i seguenti:

•  esprimere suggerimenti, consigli utili al discernimento del Consiglio della Comunità per la programmazione del Progetto Pastorale annuale

•  esprimere il suo parere responsabile circa l’ammissione di nuovi candidati per la Fraternità e per il Gruppo Celibatario

•  esprimere il suo parere circa i candidati agli Ordini Sacri, sentita la proposta del Coordinatore della Sede Locale;

•  esprimere il suo parere circa le nomine dei coordinatori delle Sedi Locali, del Consigliere Spirituale e dei responsabili del Gruppo Celibatario

•  esprimere il suo parere sull’erezione di una nuova fondazione a Sede Locale

•  sorvegliare sulla frequenza assidua dei membri della Fraternità agli incontri stabiliti dal Progetto Pastorale annuale ed esprimere il suo parere circa la dimissione dei membri a norma dell’Art. 35

•  esprimere il parere circa la compatibilità con altri incarichi ecclesiali che i membri della Fraternità possono assumere al di fuori di essa

•  sorvegliare su indicazione del Presidente sulle Sedi Locali, sui suoi membri, sul Coordinatore e sui Gruppi di servizio

•  deliberare sulle questioni economiche proposte dal Consiglio degli affari economici

•  deliberare i Bilanci economici preventivi e consuntivi

•  proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del sodalizio

Il Consiglio della Comunità può, inoltre, essere sentito dal Presidente su ogni altra questione di particolare rilievo.

Il Consigliere perde il diritto di appartenenza al Consiglio della Comunità per motivi superiori in relazione al suo stato di vita e per atteggiamenti autoescludenti.

I rimanenti membri del Consiglio della Comunità procedono di comune accordo alla esclusione di tale membro; il posto vacante viene affidato al primo dei non eletti.

Art. 19

Il Segretario del Consiglio della Comunità

Compiti del Segretario del Consiglio della Comunità sono:

•  curare la corrispondenza e l’agenda dei lavori del Consiglio della Comunità

•  redigere le Nomine, le Deleghe, gli Atti giuridici civili ed ecclesiastici

•  redigere i Verbali e darne lettura per l’approvazione

•  verificare che siano state rese esecutive le Delibere del Consiglio della Comunità

•  acquisire le proposte del Consiglio degli affari economici

Art. 20

Il Consiglio degli affari economici

Il Consiglio degli affari economici è formato dal Presidente della Comunità, da un membro del Collegio dei Revisori dei conti e da un Consigliere della Comunità esperto in materia, designato dal Consiglio stesso a norma del can. 1280 del CIC.

Esso dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio degli affari economici.

I compiti del Consiglio degli affari economici sono:

•  esaminare i Bilanci delle Sedi Locali

•  presentare al Consiglio della Comunità i Bilanci economici, unitamente alla relazione predisposta a riguardo dal Collegio dei Revisori dei conti

•  eseguire le delibere del Consiglio della Comunità in materia economica

•  presentare al Consiglio della Comunità le priorità dei capitoli di spesa

•  tenere aggiornati i libri contabili, accessibili al Presidente, al Consiglio della Comunità, al Collegio dei Revisori dei conti e alle Autorità civili ed ecclesiastiche a norme delle vigenti leggi del Governo Italiano e del Diritto Canonico

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone di adeguata professionalità scelte anche all’interno della Comunità di Gesù dall’Assemblea dell’Associazione.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea e di Consigliere della Comunità.

Esso dura in carica tre anni.

I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono:

•     esaminare i bilanci preventivi, consuntivi e la relazione predisposti per il Consiglio degli affari economici

•  controllare e vigilare sulla situazione economico-finanziaria dell’Associazione facendo conoscere le proprie osservazioni al Consiglio della Comunità in una apposita relazione

•      designare al proprio interno uno dei Revisori a membro del Consiglio degli affari economici

•      partecipare ove richiesto alle riunioni del Consiglio della Comunità

Art. 22

La Segreteria

La Segreteria è un Servizio Ministeriale (cfr. Art. 28). La Segreteria della Comunità ha sede in via San Tommaso d’Aquino, 10/d loc. 4 - 70124 Bari, Italia.

La Segreteria ha un Ufficio con del personale competente e volontario scelto dal Presidente fra i membri della Comunità (Art. 8) con i seguenti particolari requisiti:

•  capacità organizzativa

•  capacità di pubbliche relazioni

•  riservatezza e cordialità

•  conoscenza corrente di due lingue straniere (inglese e francese)

•  esperienza amministrativa

•  conoscenza informatica e telematica

•  I compiti della Segreteria sono:

•  assistere il Presidente e il Consiglio della Comunità

•  aggiornare gli Archivi

•  creare l’inventario

•  curare l’amministrazione

•  curare la corrispondenza

•  organizzare gli incontri comunitari

•  curare le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa e il notiziario

Il Presidente sovrintende al lavoro della Segreteria.

Art. 23

Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù è scelto dagli Organi di Governo a norma del can. 324 § 1 del CIC tra i sacerdoti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 8 del presente Statuto.

La scelta del Consigliere spirituale dev’essere confermata dall’Ordinario del luogo a norma del can. 324 § 2.

Resta in carica tre anni rinnovabili.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù non è membro degli Organi di Governo, ma dispiega un compito di vigilanza sulla vita spirituale, l’ortodossia e la disciplina liturgica della Comunità.

Il Consigliere Spirituale della Comunità di Gesù è incaricato per la soluzione delle questioni specifiche al Ministero Ordinato (Artt. 12 e 13) ed è il moderatore spirituale di coloro che si preparano al Celibato per il Regno di Dio (Art. 14).

Egli veglia affinché il clero della Comunità viva l’impegno comunitario in tutta la sua radicalità e mantenga un alto tenore spirituale.

Art. 24

Le Sedi Locali

La Comunità di Gesù è presente nelle Sedi Locali, quali cellule di base sparse nelle differenti diocesi, che comprendono sia i membri della Fraternità sia i membri dei Gruppi di Preghiera (Art. 9).

Esse non sono autonome, bensì partecipano alla vita della Comunità in obbedienza al Presidente e al Coordinatore della Sede Locale. Ogni Sede Locale vive al servizio dell’unità, della comunione e del cammino secondo lo spirito specifico della Comunità madre-fondatrice che ha sede in Bari.

Ogni Sede Locale può svolgere le attività di apostolato in un luogo consono alla Vocazione e alla Missione della Comunità. Fra i luoghi prescelti sono da privilegiare le Chiese parrocchiali e degli Istituti Religiosi, ove le condizioni di ospitalità lo consentono.

In alternativa, per ogni Sede Locale la Comunità di Gesù potrà provvedere ad allestire il proprio luogo di riunione in un Centro Comunitario adibito allo scopo.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio della Comunità, nomina il Coordinatore della Sede Locale scelto fra i membri della Fraternità.

Al Coordinatore compete la Responsabilità di guidare le attività delle Sedi Locali riferendone al Presidente. Rimane in carica tre anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi.

Il Presidente, sentito il Coordinatore della Sede Locale, nomina il Gruppo di Servizio di cinque membri a cui compete l’organizzazione e l’animazione dell’incontro di preghiera.

Dura in carica un anno ed è rinnovabile al massimo per cinque anni.

Il Presidente accompagnato da un membro del Consiglio della Comunità si riserva di consultare i membri della Sede Locale per la scelta dei membri che costituiranno il Gruppo di servizio.

Il Coordinatore, sentito il parere del Gruppo di Servizio, sceglie dei membri per i Servizi Ministeriali Locali necessari alla organizzazione del Gruppo di Preghiera.

Il Coordinatore della Sede Locale propone al Presidente alcuni membri della Comunità come candidati:

•  alla Fraternità (Art. 10)

•  al celibato per il Regno di Dio (Art. 14)

•  agli ordini Sacri (Artt. 12 e 13)

Il Coordinatore visita col Presidente il Vescovo diocesano della Sede Locale.

Il Coordinatore presenta al Consiglio degli affari economici ogni due mesi i bilanci sull’andamento economico della Sede Locale (cfr. Art. 21).

Art. 25

Il Cappellano nelle Sedi Loc

1 - cfr. CEI, Le aggregazioni laicali nella Chiesa, nota pastorale della Commissione per il laicato (29 aprile 1993) nn. 26-27.

Lectio Divina

Ogni mercoledì dalle 18.30 alle 19.15, 

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Gruppo Comunità di Gesù

Catechesidi preparazione al discepolato

2011/2012

«Il discepolo non è da più del maestro;

Ma ognuno ben preparato

sarà come il suo maestro» Lc 6,40


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Centro Studi Pentecostali e Carismatici per la Riconciliazione e il Dialogo è un progetto nato nel 2010 in seno alla International Fellowship of the Community of Jesus, Associazione interconfessionale per la riconciliazione dei cristiani. Esso promuove la conoscenza del movimento pentecostale e carismatico in dimensione ecumenica.

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Ogni venerdì alle ore 19.00

presso le strutture della Comunità si riunisce il Gruppo Giovani.

KAIROS 2011Fede sulla terra

Dall’anno 2000 la Comunità promuove il Kairos – Meeting Internazionale per la Pace fra le Nazioni. Quest’anno l’incontro sarà dal 13 a 15 maggio con il tema: “Fede sulla terra” (Lc 18,8) Il primo momento del incontro è stato la Conferenza Stampa nell’aula Magna della Facoltà di Teologia – Istituto di Teologia Ecumenico – Patristica Greco Bizantina “San Nicola” dove alcuni degli esponente hanno detto delle loro aspettative per l’incontro.
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Encristus 2011Prof. Matteo Calisi

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